Art. 4.
(Provvedimenti incidenti sui diritti
di libertà costituzionalmente garantiti).

      1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
      2. In caso di necessità e di urgenza le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere adottate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con il consenso dei rappresentanti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti la Commissione e devono essere convalidate dalla Commissione, con la maggioranza di cui al comma 1, entro le quarantotto ore successive.